IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                            Articolo unico
 
   1.  Oltre  all'acquisizione delle strutture di commercializzazione
da  parte  di  forme   asociative   agricole   sono   ammissibili   a
finanziamento,   ai  sensi  dell'art.  4  della  legge  regionale  15
settembre 1989, n. 55, anche i marchi di commercializzazione.
   2.  I  contributi  di  cui  all'art.  34  della legge regionale 15
settembre  1989,  n.  55  possono  essere  concessi  anche   per   la
realizzazione,  la  ristrutturazione e l'acquisizione di strutture di
produzione e di trasformazione di prodotti agricoli, ivi comprese  le
attrezzature.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di  osservarla  e
di farla osservare come legge della regione Lombardia.
    Milano, 13 febbraio 1990
 
                              GIOVENZANA
 
  (Approvata  dal  Consiglio  regionale  nella seduta del 21 dicembre
1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota  del  3  febbraio
1990 prot. n. 20402/438).