IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico 1. Oltre all'acquisizione delle strutture di commercializzazione da parte di forme asociative agricole sono ammissibili a finanziamento, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 55, anche i marchi di commercializzazione. 2. I contributi di cui all'art. 34 della legge regionale 15 settembre 1989, n. 55 possono essere concessi anche per la realizzazione, la ristrutturazione e l'acquisizione di strutture di produzione e di trasformazione di prodotti agricoli, ivi comprese le attrezzature. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia. Milano, 13 febbraio 1990 GIOVENZANA (Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1989 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 3 febbraio 1990 prot. n. 20402/438).